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Superminimo assorbibile questo sconoscito

Ultimo Aggiornamento: 26/03/2010 16:25
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26/03/2010 16:24


Cosa è il superminimo assorbibile ?

Partiamo da una spiegazione tecnica:

Di solito, nella lettera di variazione retributiva o di assunzione, si specifica appositamente che il superminimo costituisce anticipazione di futuri aumenti derivanti dai contratti collettivi.

Il superminimo assorbibile è una voce retributiva esplicitamente concessa in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi. Ne viene specificata la sua funzione di assorbibilità e quindi diminuisce se si incrementa uno degli altri valori retributiva facenti parte della composizione della retribuzione lorda. Di solito, nella lettera di variazione retributiva o di assunzione, si specifica appositamente che il superminimo costituisce anticipazione di futuri aumenti derivanti dai contratti collettivi.

Essendo un emolumento diverso da quelli disposti dei contratti collettivi e essendo frutto di un accordo tra datore di lavoro e dipendente, esula dalle rigide regole dettate dal CCNL e pertanto può costituire oggetto di una trattativa privata.

Va peraltro ricordato che il superminimo rientra nelle regole generali della interpretazione del diritto ed in particolare del diritto di lavoro. Ne consegue che non può essere concesso per motivi illeciti e che deve rispettare i limiti imposti dai contratti collettivi, che, se richiamati espressamente nell’accordo di assunzione o successive variazioni, assumono una posizione prevalente rispetto all’accordo individuale tra le parti.
Pertanto il superminimo può andare ad assorbire le variazioni di retribuzione, mantenendo quindi il totale della retribuzione invariato, salvo che i seguenti casi:
a) variazione della contingenza (ormai solo per passaggio di livello o categoria)
b) variazione per scatti di anzianità
c) variazione di superminimi congelati o dichiaratamente in assorbibili

La variazione del contratto collettivo, che rivede i valori del minimo tabellare, può essere assorbita, a condizione che il testo della variazione contrattuale non escluda tale possibilità. Lo stesso dicasi per le variazioni del minimo tabellare o paga base derivanti da modifica di livello o categoria.

Ora facciamo un esempio pratico:
Il mio datore di lavoro mi aumenta lo stipendio di 50 euro/mese.
Per rinnovo del contratto (CCNL) a fine mese mi verrebbero altri 40 euro.
Il superminimo viene "assorbito", in pratica alla fine della fiera è come se il tuo datore di lavoro ti avesse aumentato lo stipendio di 10 euro (50-40=10).

[Modificato da EUSTEMAUGL 26/03/2010 16:25]
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